Trattamento sostitutivo della retribuzione: non basta il riferimento all’abbassamento delle temperature

Respinta l’istanza avanzata nei confronti dell’INPS da una cooperativa agricola

Trattamento sostitutivo della retribuzione: non basta il riferimento all’abbassamento delle temperature

L’abbassamento delle temperature, connesso alla stagione invernale, non è elemento sufficiente per consentire alla cooperativa agricola di ottenere il diritto al trattamento sostitutivo della retribuzione a favore dei propri operai.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 19405 del 12 giugno 2026 della Cassazione), i quali hanno respinto definitivamente l’istanza avanzata da una cooperativa nei confronti dell’INPS e centrata, a livello di causa legata alla sospensione dell’attività, su un periodo di stasi stagionale, connesso alla stagione invernale e all’abbassamento delle temperature.
Sfavorevoli alla cooperativa già le valutazioni del giudice d’Appello, il quale ha richiamato la normativa di riferimento e osservato come questa individui, quali possibili cause di sospensione temporanea del lavoro, le intemperie stagionali e, in via generale, altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aggiungendo poi che, a fronte della specifica vicenda, non vi sono le condizioni per beneficiare del trattamento sostitutivo. Ciò perché la cooperativa si occupa, in via prevalente, di attività di manutenzione del verde pubblico e privato, e la causale invocata (breve stasi stagionale) non è riferibile al sopraggiungere della stagione invernale e all’abbassamento delle temperature, situazione comunque non dimostrata e, in ogni caso, inidonea ad integrare la condizione di legge per il trattamento sostitutivo.
Sulla stessa falsariga, poi, anche i magistrati di Cassazione, i quali osservano che la normativa, relativa, in generale, a ‘miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli’, stabilisce che agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione. E detto trattamento è corrisposto, va detto, per la durata massima di novanta giorni nell’anno.
A detti fini, sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre centottanta giornate lavorative presso la stessa azienda.
La sospensione richiede due condizioni: quanto ai beneficiari, che si tratti di lavoratori agricoli, a tempo indeterminato, con una certa anzianità presso la medesima azienda; quanto alle causali legittimanti, che l’attività sia stata sospesa per intemperie stagionali od altre cause non imputabili alle parti del rapporto di lavoro.
Detto ciò, il “no” alla richiesta avanzata dalla cooperativa è poggiato sulla inesistenza di una legittima causa di sospensione, in ragione del fatto che l’abbassamento delle temperature, connesso alla stagione invernale, non è riconducibile alle ipotesi normativamente stabilite.
Non a caso, il legislatore, nella formulazione della disposizione normativa, ha fatto riferimento ad una ipotesi tassativa ovvero quella delle intemperie stagionali. Viene, dunque, codificata, quale causa di sospensione dell’attività lavorativa, una situazione climatica eccezionale, non identificabile con quella che, ordinariamente, caratterizza le diverse stagioni dell’anno.
Il legislatore ha poi previsto una clausola generale (cioè altre cause non imputabili al datore di lavoro e al lavoratore) che include ipotesi non predeterminate secondo un rigido e tassativo catalogo ma riconducibili alla stessa ratio giustificativa di quella tipica: le altre cause di sospensione dell’attività devono esprimere, al pari di quella tipizzata, situazioni eccezionali che, solo, possono giustificare l’intervento previdenziale.
Da tale premessa discende allora che, dal novero delle ipotesi legittimanti la sospensione è esclusa la generica situazione di abbassamento delle temperature in periodo invernale, configurando tale situazione un evento del tutto ordinario, anche in relazione all’attività di sistemazione degli spazi verdi.
Tirando le somme, la sospensione dell’attività della cooperativa agricola è circostanza pacifica, ma rimane indimostrata l’esistenza di una valida causa di integrazione salariale, diversa dal mero abbassamento delle temperature.