Trasferimento all’estero formale: la sede legale è il riferimento fiscale

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1075 del 16 gennaio 2025: il domicilio fiscale di una società corrisponde all’ultima sede legale registrata presso il Registro delle imprese.

Trasferimento all’estero formale: la sede legale è il riferimento fiscale

In caso di trasferimento all’estero fittizio, il domicilio fiscale di una società corrisponde all’ultima sede legale registrata presso il Registro delle imprese. I criteri residuali indicati dall’art. 58 del Dpr n. 600/1973 si applicano solo in assenza di tale sede: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1075 del 16 gennaio 2025.

La vicenda riguarda una Srl che non aveva presentato dichiarazioni fiscali per il 2005 e 2006 e non aveva risposto alle richieste dell’Agenzia delle entrate. Dopo accertamenti induttivi, si è ritenuto che il trasferimento della società in Brasile fosse solo apparente, poiché i soci, residenti in Italia, ne mantenevano il controllo.

L’Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento, impugnati dai contribuenti per incompetenza territoriale. La Ctp di Gorizia aveva annullato gli atti, decisione confermata dalla Ctr del Friuli-Venezia Giulia. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione, affermando che la sede fiscale era a Monfalcone, come risultava dal Registro delle imprese, rendendo competente l’ufficio di Gorizia per l’accertamento.

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