Trascrizione del preliminare oltre i termini: necessaria una nuova formalità

La Cassazione (sent. n. 7634/2025) chiarisce che la trascrizione del contratto preliminare perde efficacia se il definitivo è stipulato oltre un anno dal termine concordato o oltre tre anni dalla trascrizione: in tal caso è necessaria una nuova trascrizione, opponibile ai terzi solo dalla sua data.

Trascrizione del preliminare oltre i termini: necessaria una nuova formalità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7634/2025, ha stabilito che se il contratto definitivo di compravendita viene stipulato oltre un anno dalla data prevista nel preliminare o oltre tre anni dalla trascrizione di quest’ultimo, la trascrizione del preliminare perde efficacia. In tali casi, per garantire l’opponibilità a terzi, è necessaria una nuova trascrizione, che avrà effetto solo dal momento in cui viene effettuata, senza retroattività. La pronuncia evidenzia che i termini previsti dall’art. 2645-bis c.c. tutelano interessi generali e non sono interamente nella disponibilità delle parti: il termine annuale può essere prorogato solo se la nuova scadenza viene trascritta prima del decorso del termine originario, mentre quello triennale è inderogabile. La decisione risolve una controversia sollevata da una banca che chiedeva l’inefficacia di una trascrizione effettuata oltre i limiti temporali di legge.

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