Maglie fiscali più strette per la residenza a Monaco
Se un cittadino italiano trasferisce la propria residenza in un paese con un regime fiscale agevolato e si iscrive all’AIRE, si presume per legge che sia ancora residente in Italia, a meno che non fornisca prove contrarie.

Un cittadino italiano che trasferisce la residenza in un Paese a fiscalità privilegiata, iscrivendosi all’AIRE, è considerato residente in Italia salvo prova contraria.
La sola iscrizione all’AIRE e il possesso di documenti, abitazione e auto esteri non bastano a dimostrare la residenza effettiva all'estero, come ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1292 del 20 gennaio 2025.
Il caso riguarda un contribuente accusato di attività fraudolente e riciclaggio, per cui l’Agenzia delle Entrate ha notificato un accertamento fiscale tassando i proventi illeciti.
Il contribuente ha contestato l’accertamento, sostenendo di essere residente nel Principato di Monaco dal 1991, ma i suoi ricorsi sono stati respinti in tutti i gradi di giudizio.
In Cassazione, ha denunciato la violazione dell’art. 2 del DPR 917/1986 e dell’art. 43 del Codice Civile, lamentando la mancata valutazione delle prove fornite.
La Cassazione ha dichiarato inammissibili le sue argomentazioni e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.
L’art. 2 del DPR 917/1986 stabilisce che sono considerati residenti italiani coloro che, pur iscritti all’AIRE, si trasferiscono in Stati a fiscalità privilegiata, a meno che non dimostrino concretamente la loro residenza estera.