Beni sequestrati, quale tassazione?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce gli obblighi fiscali del custode giudiziario in merito ai redditi provenienti dai beni sequestrati, come nel caso di canoni di locazione percepiti per un bene oggetto di sequestro preventivo.

I redditi derivanti da beni sequestrati restano soggetti a tassazione secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir, mantenendo le stesse modalità applicate prima del sequestro, con particolari disposizioni per gli immobili classificati come "patrimonio" (articolo 51 del Codice antimafia).

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 46 del 25 febbraio 2025, chiarisce gli obblighi fiscali del custode giudiziario in merito ai redditi provenienti dai beni sequestrati, come nel caso di canoni di locazione percepiti per un bene oggetto di sequestro preventivo.

Il custode deve presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta precedente all’adozione della misura cautelare e determinare il reddito provvisorio dei beni sequestrati. Inoltre, deve presentare le dichiarazioni annuali nei termini ordinari e versare le imposte dovute, utilizzando il codice fiscale del titolare dei beni.

Per l’Ires, il reddito da locazione va dichiarato nel Modello Redditi SC, indicando il codice fiscale della società coinvolta (es. Epsilon) e i dati del custode come dichiarante.

Ai fini Irap, va dichiarato il valore della produzione nel Modello Irap con le stesse modalità del Modello Redditi.

Per l’Iva, il custode deve adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, utilizzando la partita Iva della società previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

È inoltre necessario tenere una contabilità separata e compilare correttamente la dichiarazione Iva annuale e le liquidazioni periodiche.

Infine, nella fattura elettronica, i dati della società devono essere riportati nella sezione “cedente/prestatore”, specificando il custode come “soggetto terzo” nel campo “soggetto emittente”.

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